Informazioni e consigli sulla manutenzione ed i servizi di manodopera

Archivio della categoria ‘Normative e leggi’

Provvedimenti e manovre del nuovo governo

senza commentiCondividi

 PREOCCUPAZIONI E DUBBI 
DELL’UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Clicca qui e ascolta il comunicato dell’Unione Artigiani su Radio Lombardia (FM 100.3 – 100.5)

“Provvedimenti fondati più su pesanti tassazioni

che sugli auspicati tagli e sulle dismissioni per rilanciare lo sviluppo”

Insoddisfazione per l’Ici che grava anche sugli immobili aziendali, per l’aumento

dei contributi previdenziali agli autonomi e per il ritocco all’Iva che grava

sugli acconciatori. Troppo limitato l’intervento sull’Irar

MILANO (5 dicembre 2011) – “Troppe tasse e pochi tagli”. Si sintetizza così il preoccupato primo giudizio dell’Unione Artigiani della Provincia di Milano sul contenuto dalla manovra varata dal Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio. Comprendiamo che la gravità del momento obbligasse ad un piano di interventi in grado di restituire, con la massima celerità, ossigeno e credibilità al Paese – premette l’organizzazione più rappresentativa degli artigiani di Milano e di Monza e Brianza – ma di fatto questa manovra si basa essenzialmente su un pesante aumento d’imposte piuttosto che quell’auspicato taglio delle spese e degli sprechi per recuperare risorse e ridare sviluppo”.Nel dettaglio, il segretario generale dell’Unione, Marco Accornero sottolinea la mancanza di disposizioni per le privatizzazioni, di concreti tagli alla politica, e di azioni per recuperare risorse dalla vendita di patrimonio pubblico.Entrando nel merito delle conseguenze dirette sulle imprese artigiane – precisa Accornero – non ci soddisfa certo l’aumento di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi e neppure, tanto meno, la reintroduzione dell’ICI che grava anche sugli immobili ad uso aziendale e disincentiva investimenti strutturali. Per quanto riguarda la tracciabilità circoscritta ad un massimo di 1.000 euro nell’uso del contante, pensiamo sia utile ma non sufficiente senza una sostanziosa incentivazione all’uso di strumenti di pagamento elettronici accompagnata da una netta semplificazione e una robusta riduzione dei costi delle transazioni. L’aumento dell’Iva, previsto per l’autunno del 2012, manda poi su tutte le furie il consistente settore degli acconciatori ed estetiste che pagheranno di persona l’impossibilità dello scorporo sulle ricevute emesse”.Possiamo dirci solo moderatamente soddisfatti – conclude Accornero - rispetto all’introduzione di un aumento del fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese mentre, per quel che riguarda il taglio dell’Irap che grava sul costo del lavoro, sul quale avevamo molte aspettative, riteniamo insufficiente introdurlo solo su una casistica limitata (solo per nuove assunzione di giovani e donne). In conclusione il nostro giudizio non può essere complessivamente positivo. Occorrono sostanziosi ritocchi e nuovi interventi se davvero nei piani del nuovo Governo si vuole perseguire una politica di crescita e rilancio dell’economia, a partire proprio da quell’artigianato che ha dimostrato di reggere con tenacia e senso di responsabilità all’uragano della crisi e che merita di essere considerato la punta di diamante di una reale ripresa”

MANOVRA “SALVAITALIA” – SINTESI

Ecco le principali novità inserite nel D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, meglio noto come “Manovra SalvaItalia”.

Deducibilità Irap

Per il 2012 è prevista la deduzione dal reddito d’impresa della quota Irap, relativa al costo del personale dipendente ed assimilato, che spetta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri “ordinari” dell’art.5 D.Lgs 446/97 (bilancio civilistico), ossia società di capitali, di persone (snc-sas), imprese individuali, i liberi professionisti, etc.. La deduzione IRAP prevista per ogni dipendente a tempo indeterminato viene aumentata da 4.600 a 10.600 euro se il dipendente è di sesso femminile o inferiore ai 35 anni (da 9.200,00 a 15.200,00 nelle regioni Abruzzo-Basilicata-Calabria-Campania-Molise-Puglia-Sardegna- Sicilia).

Detrazioni 36% e 55%

Dal 1° gennaio 2012 viene riconosciuta “a regime” la detrazione Irpef del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio che spetta (massimo 48.000 euro) solo per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, in 10 quote annuali di pari importo, per gli interventi di manutenzione-restauro-realizzazione di box-misure antisismiche… Per interventi dirisparmio energetico la detrazione è del 55% anche per spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 che scenderà al 36% dal 2013.

Volume affari

Dal 2012 i limiti del volume d’affari per procedere alla liquidazione Iva su base trimestrale e per mantenere la contabilità semplificata vengono elevati a 400 mila euro per prestazioni di servizi e 700 mila euro per altre attività.

Nuove aliquote Iva

Dal 1 ottobre 2012 e sino al 31 dicembre 2013 l’aliquota Vva aumenterà dal 10% al 12% e dal 21% al 23%. Dal 2014 passerà dal 12% al 12,5% e dal 23% al 23,5%. Certo l’aumento per il 2012. Per 2013 e 2014 l’aumento è legato alla mancata adozione della Riforma Fiscale.

Contributi gestione separata INPS

L’aliquota contributiva dal 2012 per i contributi previdenziali Gestione separata Inps sarà del27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza complementare e del 18,00% per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.

Gestione IVS

Dal 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono aumentate dello 0,3% all’anno sino al raggiungimento del 22%.

Tasso d’interesse

Il tasso di interesse legale viene fissato al 2.5% , a decorrere dal 2012.

Limitazioni uso del contante

Dal 6 dicembre 2011 il limite dell’uso del contante passa da 2.500 euro a 1.000 euro. Gli assegni bancari superiori a tale importo devono essere “non trasferibili”. Dal 31 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali deve risultare inferiore a 1.000 euro.

I dottori commercialisti, i contabili e le società di servizi contabili hanno l’obbligo di comunicare al MEF e all’Agenzia delle Entrate le infrazioni circa l’uso del denaro contante delle quali hanno avuto notizia nello svolgimento dell’incarico.

Imposta Municipale – IMU

Dal 2012, in sostituzione dell’ICI, si applica l’IMU. Essa si applica anche alla abitazione principale e alle sue pertinenze (box). L’aliquota è pari allo 0,76% ed i Comuni potranno aumentare tale aliquota dello 0.3%. La base di calcolo è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% con un moltiplicatore da applicare alla rendita rivalutata come segue:categoria A – 160, categoria B, C/2, C/6, C/7 – 140, categoria A10 – 80, categoria D – 60, categoria C1 – 55.

Per l’abitazione principale e sue pertinenze è prevista una detrazione di 200 euro che può essere aumentata dal Comune interessato. Il versamento andrà effettuato con il modello F24 e le modalità verranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Regime premiale per le attività trasparenti (Art.10)

Dal 1° gennaio 2013 sono previste agevolazioni per imprese individuali, liberi professionisti e società che provvedono all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle fatture emesse e ricevute, degli acquisti o cessioni non soggetti a fattura ed istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività svolta.

Per verificare gli effettivi benefici si attende l’emanazione di specifici provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Studi di settore (Art.10)

I contribuenti soggetti agli studi di settore che per l’anno 2011 e successivi indicherannofedelmente tutti i dati previsti e osserveranno l’obbligo di comunicarli, che risulteranno congrui, anche a seguito di adeguamenti e coerenti rispetto agli indicatori previsti dallo studio di settore, potranno godere dei seguenti benefici:

    -  Preclusione dagli accertamenti su presunzioni semplici

     -  Riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’accertamento

     - Determinazione sintetica del reddito solo se il reddito accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato.

     - Uso di beni mobili ( auto) e immobili aziendali

Per contrastare fenomeni elusivi è fatto obbligo alle ditte individuali e alle società, sia personali che di capitali, di comunicare alla Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, il godimento di beni mobili ed immobili ad un socio o ad un familiare dell’imprenditore ed eventuali finanziamenti effettuati dai soggetti appena indicati nei confronti delle ditte individuali e società.

Per limitare al massimo questa prassi, se una ditta individuale o una società concedono in godimento ai familiari dell’imprenditore o ai soci della società un bene dell’azienda, all’utilizzatore del bene verrà attribuito un “reddito diverso” pari alla differenza tra valore di mercato ed il corrispettivo pattuito per l’uso del bene. Per la ditta / società il costo sostenuto non sarà deducibile se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato dell’utilizzo del bene.

DECRETO MILLEPROROGHE

Rispetto all’anno scorso, il cosiddetto “Decreto proroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri a fine anno 2011, contiene un numero limitato di interventi di rinvio dei termini in ambito fiscale. Ecco le novità:

Regolarizzazione mancata comunicazione cessazione attività

E’ stato prorogato dal 4 ottobre 2011 al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività entro 30 giorni possono regolarizzare la propria posizione a condizione che tale violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della regolarizzazione è necessario esclusivamente il versamento di euro 129 da effettuare con il mod. F24 – versamenti con elementi identificativi. La sanatoria in esame può essere utilizzata a prescindere dall’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività.

Addizionale Regionale Irpef

Per il 2011 è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale le Regioni possono deliberare l’aumento ovvero la riduzione dell’aliquota dell’addizionale regionale irpef.

Ritenuta su interessi da c/c e depositi bancari e postali

Gli interessi ed altri proventi maturati sui c/c e depositi bancari e postali sono soggetti alla ritenuta del 27% se maturati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dalla data di corresponsione, ed alla ritenuta del 20% se maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Invio Telematico Retribuzioni e Ritenute

E’ previsto un ulteriore differimento dal 31 dicembre 2011 al 1 gennaio 2013 del termine a decorrere dal quale, probabilmente in via sperimentale, i sostituti d’imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate. (cosiddetto “770 mensile”).

Utilizzo dei voucher da parte dei datori di lavoro

E’ prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di utilizzare i buoni lavoro (cosiddetti “voucher”) per i lavoratori part-time e per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Scritto da Marco

il 11 febbraio 2012 alle 11:52

Pubblicato in Normative e leggi

Seminario su adeguamento Impianti termici

senza commentiCondividi

SIMINARIO

L’Unione Artigiani della Provincia di Milano organizza per lunedì 27 febbraio 2012 un Seminario di Informazione Tecnica per installatori e manutentori di impianti termici con approfondimento delle norme relative agli impianti di riscaldamento.

Il seminario che tratterà anche il tema “Termoregolazione e contabilizzazione consumi in impianti termici centralizzati”, e si terrà presso la sede dell’Unione in via Doberdò 16 a Milano (angolo viale Monza). Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Economico dell’Unione Artigiani – C/O Giovanni Mallano – tel. 02.83306214giovanni.mallano@unioneservizi.it

A fine pagina è possibile scaricare il programma del Seminario e la scheda di iscrizione.

NUOVA NORMATIVA PER LA TERMOREGOLAZIONE

E CONTABILIZZAZIONE CONSUMI

Il 12 dicembre 2011 è stata pubblicata la delibera di Regione Lombardia con innovative disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio lombardo. Tra le novità spicca l’obbligo della termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari.  (vedi Allegato n° 3 alla fine di queste pagine)

La termoregolazione viene effettuata tramite cronotermostati ambiente o valvole termostatiche applicate ai caloriferi che, anche in edifici serviti da caldaia centralizzata, permettono ai singoli inquilini di regolare la propria temperatura in maniera indipendente. La contabilizzazione permette di individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente.

L’installatore dei sistemi dovrà provvedere alla registrazione dei dati al CURIT (Catasto unico regionale degli impianti termici) con apposita scheda obbligatoria registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell’impianto. Tali obblighi esporranno l’installatore alle medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative.

I nuovi impianti progettati e realizzati dopo il dicembre 2011 devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Tale obbligo è altresì previsto per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non coinvolga tutti i generatori che costituiscono l’impianto. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale. Evidentemente l’impossibilità tecnica potrà riguardare solo gli impianti esistenti, in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore.

TEMPISTICA DEGLI OBBLIGHI

Obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro il 1 agosto 2012 per impianti esistenti con potenza superiore a 350 KW e installazione antecedente il 1 agosto 1997. L’obbligo viene spostato entro il 1 agosto 2013 per impianti con potenza maggiore o uguale a installazione antecedente il 1 agosto 1998 e viene procrastinato entro il 1 agosto 2014 per i restanti impianti.

Le installazioni collegate alle reti di teleriscaldamento sono obbligate all’installazione dei suddetti dispositivi con le medesime tempistiche.

Il mancato rispetto dell’obbligo d’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione comporta una sanzione da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto.

Allegati
Allegato 1 – PDF – Programma del Seminario
Allegato 2 – PDF – Scheda di iscrizione
Allegato 3 – PDF – Delibera Regione su nuova regolamentazione caldaie

Scritto da Marco

il 11 febbraio 2012 alle 11:48

Pubblicato in Normative e leggi

ABROGATA LA LEGGE 46/90 SOSTITUITA DAL DM 37/08

senza commentiCondividi

Il 27 marzo 2008 è stata abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990

recante: “Norme per la sicurezza degli impianti”.

Decaduti anche tutti i relativi decreti attuativi come il regolamento

di esecuzione della L. 46/90, il DM di approvazione del modello della

dichiarazione di conformità ecc. ecc..

Da tale data entra in vigore Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008

il “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività

di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che la sostituisce,

nei fatti, integralmente.

Con la pubblicazione in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale numero 61

del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, che entrerà in vigore

dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 marzo 2008, è stata abrogata quasi tutta la Legge 46/90 e relativo Decreto attuativo.

Della L. 46/90 restano in vigore solamente degli articoli: 8 – Finanziamento

dell’attività di normazione tecnica – , 14 – Verifiche e 16 – Sanzioni.

Riguardo all’articolo 6 della “vecchia” L. 46/90 inerente le sanzioni,

le medesime trovano applicazione ma in misura raddoppiata per le violazioni

degli obblighi previsti dal nuovo DM 37/08.

Scritto da Marco

il 7 settembre 2011 alle 14:13

Pubblicato in Normative e leggi

Perchè importante sapere che cos’è la Legge 46/90?

senza commentiCondividi

Legge 46/90.   1/22 Sommario

Benvenuto/a

Se prosegui a leggere questo articolo da 1) a 22)  sapresti cosa chiedere a un installatore, un idraulico, Elettricista, sapresti anche se il tuo impianto sia a norma di legge o meno.

Buona lettura.

Definizione dei requisiti e della procedura per l’abilitazione all’installazione degli impianti. Dichiarazione di conformità. Progettazione impianti. Adeguamento impianti esistenti. Sanzioni.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:58

Pubblicato in Normative e leggi

Requisiti e procedura per l’abilitazione L.46/90

senza commentiCondividi

2/22

Requisiti e procedura per l’abilitazione all’installazione degli impianti ai fini della L.46/90

Autocertificazione Denuncia di inizio di attività da parte dell’impresa + Requisiti tecnico professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico = Abilitazione L.46/90 per uno o più tipi di impianto.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:56

Pubblicato in Normative e leggi

Legge 46/90 Autocertificazione

senza commentiCondividi

3/22

Autocertificazione

Le imprese che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti oggetto della L.46/90, fanno denuncia di inizio di attività, indicando le relative voci per le quali possono essere abilitati, in detta denuncia dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti.

Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l’artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana.

Le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle ditte di cui al T.U. 20/09/34, n.2011.

Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo gli appositi modelli approvati con D.M.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:53

Pubblicato in Normative e leggi

Requisiti professionali da parte dell’imprenditore 1/3

senza commentiCondividi

4/22

Requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico

Art.3 L.46/90

a) laurea in materia tecnica specifica(1) conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore(2) conseguito, con specializzazione relativa allo specifico settore di attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno 1 anno continuativo, alle dirette dipendenze(4) di una impresa del settore;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale(3), previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze(4) di una impresa del settore; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze(4) di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, con qualifica di operaio specializzato(5) nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento degli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della L.46/90.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:50

Pubblicato in Normative e leggi

Requisiti professionali da parte dell’imprenditore 2/3

senza commentiCondividi

5/22

Requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico (note)

1) Per “laurea tecnica specifica” si intende: laurea in ingegneria, in architettura o in fisica.

2) Per “diplomi di scuola secondaria superiore” si intendono: i diplomi di perito industriale rilasciati dagli I.T.I. (Istituti Tecnici Industriali), i diplomi di maturità professionale (5 anni di studio) e i diplomi di qualifica professionale (3 anni di studio) rilasciati dagli I.P.S.I.A.

(Istituti Professionali di Stato per l’Industria e l’Artigianato). Gli accorpamenti che individuano la specializzazione relativa al settore impiantistico in relazione all’indirizzo di studio sono di seguito riportati:

Periti industriali

impianti “elettrici”, “elettronici, ecc.”, “sollevamento”,”antincendio”: elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, informatica, telecomunicazioni;

impianti “riscaldamento, ecc.”, “idrosanitari”, “gas”, “antincendio”: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica.

impianti “gas” , “antincendio”: chimica industriale, industria tintoria, materie plastiche, metallurgia.

Diplomi di maturità professionale I.P.S.I.A.

impianti “elettrici”, “elettronici, ecc.”, “sollevamento”, ”antincendio”: tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;

impianti “riscaldamento, ecc.”, “idrosanitari”, “gas”, “antincendio”: tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;

Diplomi di qualifica professionale I.P.S.I.A.

impianti “elettrici”, “elettronici,ecc.”, “sollevamento” “antincendio”: addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici, installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi, installatore di impianti telefonici, apparecchiatore elettronico, elettricista installatore elettromeccanico.

impianti “riscaldamento”, “idrosanitari”, “gas”, “antincendio”: installatore di impianti idro-termosanitari, installatore di impianti idraulici e termici, frigorista; Chi dispone di diploma rilasciato da un I.T.I. o da un I.P.S.I.A. con indirizzo di specializzazione non compreso fra gli specifici accorpamenti di cui sopra, potrà acquisire il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali estendendo il periodo lavorativo ad un biennio, anziché ad un solo anno.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:43

Pubblicato in Normative e leggi

Requisiti professionali da parte dell’imprenditore 3/3

senza commentiCondividi

6/22

Requisiti tecnico-professionali da parte dell’imprenditore o di un responsabile tecnico (note)

3) Per “titoli od attestati di qualifica conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale” si intendono quelli rilasciati dai C.F.P. (Centri di Formazione Professionale), ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n.845 “legge quadro in materia di formazione professionale”.

4) Si ricorda che per quanto disposto dall’art.2 del DPR 447/91, l’espressione “alle dirette dipendenze” di cui ai punti b) e c) comprende anche “la collaborazione tecnica nell’ambito di una impresa artigiana in qualità di titolare, socio o familiare”, mentre non viene applicata tale estensione a quanti rientrino nel punto d).

5) L’esatto inquadramento della figura dell’operaio specializzato è la seguente:

Settore industria:

• intermedio (operaio) = VI categoria;

• operaio specializzato super = V categoria;

• operaio specializzato = IV categoria.

Settore artigianato:

• operaio specializzato super = III categoria;

• operaio specializzato = IV categoria.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:40

Pubblicato in Normative e leggi

Abilitazione L.46/90 per uno o più tipi di Impianto

senza commentiCondividi

7/22

Abilitazione L.46/90 per uno o più tipi di Impianto

Art.1 L.46/90

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere , le antenne e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie;

d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

Note: Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell’art.1 della L.46/90, purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Inoltre eventuali estensioni delle abilitazioni ad altre lettere, indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è abilitato. Ad esempio un’impresa installatrice di un impianto idraulico non ha bisogno dell’abilitazione di cui alla lettera a), qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente.

Scritto da Marco

il 4 novembre 2010 alle 15:38

Pubblicato in Normative e leggi