Archivio della categoria ‘Burocrazia e documenti’
DIA – Lavori in economia
LAVORI IN ECONOMIA
Per quanto riguarda i “lavori in economia”, l’art. 90 del D.LGS.81/2008 prescrive espressamente chel’obbligo di fornire tutti i documenti relativi alle imprese, compreso il DURC, sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.
A questo proposito, si ribadisce che non devono essere presentate comunicazioni di inizio lavori per il permesso di costruire indicando che i lavori vengono realizzati “in economia”.
Queste comunicazioni vanno sempre presentate indicando il nominativo dell’impresa, completo di tutti i documenti di legge.
Invece, per quanto riguarda la DIA, i privati, sotto la propria responsabilità, nel caso in cui intendano realizzare lavori in economia, possono riservarsi di indicare i nominativi di quelle ditte che eseguiranno le singole lavorazioni e che non sono ancora note al momento della presentazione della DIA stessa.
In questo caso è il titolare della DIA che ha l’obbligo di produrre, prima dell’effettivo inizio dei lavori, tutti i documenti relativi alle singole imprese, non espressamente individuate al momento della presentazione della DIA stessa.
SANZIONI
L’art. 90 del D.LGS.81/2008 stabilisce, in capo al Comune, l’obbligo di sospendere l’efficacia del titolo abilitativo edilizio, nel caso in cui non siano stati presentati i documenti richiesti relativi all’impresa.
Questi documenti vanno presentati anche nel caso di variazione dell’impresa esecutrice e cioè quando il cantiere abbia inizio con una impresa, poi, nel corso dei lavori, ne subentri una nuova.
Di conseguenza, qualora nel corso di verifiche, venga accertata la carenza dei documenti relativi all’impresa, questo Settore procederà ad emanare il provvedimento di sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D.LGS. 81/2008.
DIA – Obbligo di fornire documenti
OBBLIGO DI FORNIRE DOCUMENTI RELATIVI ALL’IMPRESA ESECUTRICE
L’articolo 90 sopracitato, dunque, conferma, a carico del titolare di un titolo abilitativo edilizio (committente), l’obbligo di trasmettere all’amministrazione competente (nel nostro caso il Comune) i documenti relativi all’impresa, che realizza l’intervento edilizio ed estende tale obbligo anche ai lavoratori autonomi .
Insieme alla comunicazione del nominativo del soggetto che esegue i lavori, va quindi presentata la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 citato, in relazione a ciascuna
impresa o lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda la documentazione da produrre, si tratta di:
1. certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato (nuovo adempimento);
2. documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3. autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
4. autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti
nell’Allegato XVII del D.LGS.81/2008 (nuovo adempimento).
Per quanto riguarda i procedimenti edilizi di questo Settore, il nome e i documenti relativi all’impresa vanno comunicati, contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori oggetto del permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività (DIA).
1 Il D.LGSL 81/2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 ed entra in vigore 15 giorni dopo, quindi il 15/05/2008.
Cosa è la DIA?
La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell’edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.
Il D.LGS. 9/04/2008 n.81 – DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN RELAZIONE
ALL’IMPRESA ESECUTRICE.
Il 15/05/2008 è entrato in vigore il D.LGS. 9/04/2008 n.811, contenente “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Questo decreto contiene novità in materia di documentazione da presentare in relazione all’impresa esecutrice, che rientrano nell’ambito di un percorso volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In particolare, il comma 9 dell’art. 90 del D.LGS.81/2008, precisa che il committente (o il responsabile dei lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11 (lavori privati), l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, si considera soddisfatto con la presentazione, da parte delle imprese, del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nell’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; nel caso di cui al comma 11 (lavori privati), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione, da parte delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
CHI RILASCIA IL DURC?
A) APPALTI IN EDILIZIA (il DURC viene rilasciato dalla CASSA EDILE):
1. Lavori pubblici nel settore edile.
2. Lavori privati nel settore edile soggetti a concessione o DIA.
3. Attestazioni SOA imprese edili.
B) ALTRI APPALTI E RICHIESTE (il DURC viene rilasciato da INPS o INAIL)
1. Appalti pubblici di forniture e servizi.
2. Appalti pubblici di gestione di servizi e attività in convenzione o concessione non legate a lavori edili.
3. Attestazioni SOA imprese non edili/ iscrizione all’Albo Fornitori / richieste di sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni.
OBBLIGATORIETA DEL DURC
I – per APPALTI PUBBLICI
Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può autocertificare l’assolvimento agli obblighi contributivi.
Il DURC dovrà essere prodotto:
a) nel caso di appalti/subappalti di lavori pubblici:
- per la verifica dell’autocertificazione
- per l’aggiudicazione dell’appalto
- per la stipula del contratto
- per il pagamento degli stati di avanzamento
- per il collaudo – per il pagamento del saldo finale
b) nel caso di appalti di forniture:
- per la verifica dell’autocertificazione
- per l’aggiudicazione dell’appalto
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l’emissione del certificato di pagamento
- per il pagamento finale
c) nel caso di appalti di servizi:
- per la verifica dell’autocertificazione
- per l’aggiudicazione dell’appalto
- per la stipula del contratto
- per l’atto di regolare esecuzione
- per la liquidazione di ogni fattura
d) nel caso di gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione
- per la verifica dell’autocertificazione
- per l’aggiudicazione dell’appalto
- per la stipula della relativa convenzione o del rilascio della concessione.
II – per LAVORI PRIVATI
Il DURC dovrà essere prodotto prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia
di inizio attività.
III – per RICHIESTE DI:
A) ATTESTAZIONI SOA
B) ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
C) AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI DA PARTE DELLO STATO
Il DURC dovrà essere prodotto per l’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
CHI PUO RICHIEDERE IL DURC ?
- Le Imprese (o i loro Intermediari: consulenti del lavoro e associazioni di categoria)
- le Pubbliche Amministrazioni appaltanti
- gli Enti Privati a rilevanza pubblica
- le SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende, che ha il compito istituzionale
di accertare, nei soggetti che eseguono lavori pubblici, l’esistenza degli elementi necessari
per la qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva).
MODALITA DI RILASCIO DEL DURC
L’istruttoria viene operata separatamente da ciascuno dei tre Enti e sottoposta alla
validazione del funzionario responsabile del provvedimento.
Qualora sia ritenuto necessario, gli Enti possono richiedere all’impresa le quietanze dei
versamenti o qualunque altra documentazione ritenuta utile per accertare la regolarità
dell’impresa. La documentazione va presentata entro e non oltre 10 giorni all’Ente che ne ha
fatto richiesta. Decorsi inutilmente i 10 giorni, l’Ente si pronuncerà sulla base delle informazioni
in suo possesso. (La richiesta di documentazione utile ai fini dell’istruttoria sospende il termine
di rilascio del DURC.)
La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del DURC sulla base dei dati in
proprio possesso, attestando anche quanto ha acquisito dagli altri Enti.
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare che l’impresa è irregolare, verrà rilasciato
un DURC attestante la NON regolarità dell’impresa. Sul DURC dovrà essere specificato quali
irregolarità sono state riscontrate e il loro ammontare, ove quantificabile.
TEMPI DI RILASCIO
Il DURC viene rilasciato nel momento in cui tutti e tre gli Enti hanno comunicato l’esito delle
rispettive istruttorie.
Il termine massimo per l’emissione del DURC è 30 GIORNI dalla data di rilascio del CIP
(con l’esclusione di eventuali sospensioni dell’istruttoria per richiesta di documentazione: in
questo caso il termine massimo è prorogato di altri 10 GIORNI).
Qualora il termine di 30 giorni decorra senza che INPS o INAIL si siano pronunciati in merito
alla regolarità dell’impresa, scatterà la procedura del silenzio-assenso per la parte non
verificata. La Cassa Edile, invece, ha l’obbligo di pronunciarsi sempre (in quanto ente di natura
privatistica, la Cassa Edile non può avvalersi del principio del silenzio-assenso).
Accertato che non vi sia in atto alcuna sospensione a fini istruttori, la Cassa Edile stamperà il
DURC e ne invierà una copia all’impresa e una copia al richiedente (qualora il richiedente sia
diverso dall’impresa) a mezzo posta RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno.
VALIDITA’
I) PER LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA
il DURC ha validità per il lavoro specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato
richiesto (stipula del contratto, pagamento di stati di avanzamento, conto finale, ecc.)
II) PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA
il DURC ha validità 3 MESI dalla data del rilascio.
L’utilizzo di un DURC non più rispondente al vero o non più efficace equivale a uso di ATTO
FALSO e costituisce un REATO.
DURC Documento Unico di Regolarita Contributiva
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS/INAIL/CASSA EDILE.
Ai sensi dell’art. 9 comma 76 della Legge n. 415/1998, il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti che hanno sottoscritto l’Avviso Comune del 16.12.2003 e che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l’Accordo 18.12.1998.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- LEGGE N. 266/2002: “… disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso…”
- D.LGS N. 276/2003: “Attuazioni delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro…”
- LEGGE N. 109/1994
- D.LGS N. 358/1992 e N. 157/1995
- D.P.R. N. 445/2000: T.U. in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. N. 34/2000
- D.LGS N. 251/2004
OGGETTO DEL DURC:
I – APPALTI PUBBLICI:
a) appalti e subappalti di lavori pubblici
b) appalti pubblici di forniture
c) appalti pubblici di servizi
d) gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione
II – APPALTI PRIVATI:
a) appalti privati soggetti al rilascio di concessione
b) appalti privati soggetti al rilascio di denuncia inizio attività (DIA)
III – RICHIESTE DI:
a) attestazioni SOA
b) iscrizione all’Albo dei Fornitori
c) agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni da parte dello Stato
IL MODULO UNIFICATO
Il modello di richiesta del DURC è unico. E’ predisposto sia per la compilazione telematica che
per la compilazione su modello cartaceo. Si compone di tre quadri: A + B e C
I QUADRI A + B vanno compilati per:
1 – la verifica dell’autodichiarazione lavori pubblici.
2 – per appalti e subappalti di lavori pubblici.
Il QUADRO C va compilato per:
1 – appalti di forniture
2 – appalti di servizi
3 – lavori privati in edilizia
4 – attestazioni SOA
5 – iscrizione all’Albo Fornitori
6 – finanziamenti e sovvenzioni
REQUISITI DI REGOLARITA DEL DURC
Il DURC attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi riferiti all’intera situazione aziendale e rilevati alla data della richiesta
(sono irrilevanti le eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente a tale data).
In caso di subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti generali e
speciali di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice.
1) REGOLARITA’ AI FINI INPS
Per l’INPS l’impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:
1 – sussiste correntezza degli adempimenti mensili o periodici
2 – i versamenti effettuati corrispondono all’importo del saldo denunciato
3 – non esistono inadempienze in atto
4 – non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
L’impresa è da ritenersi regolare anche in presenza di:
- dilazione amministrativa con parere favorevole della struttura periferica competente
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative
- richieste di compensazioni con crediti documentati
- sospensione della cartella o ricorso giudiziario, in caso di crediti iscritti al ruolo.
Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare:
- in caso di CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, se il ricorso è adeguatamente motivato e
non è presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi
- in caso di CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, se non vi è un provvedimento esecutivo del
giudice per l’iscrizione a ruolo.
Per le ditte con posizioni INPS in più province (e non autorizzate all’accentramento degli
adempimenti contributivi), dovranno essere verificate tutte le singole posizioni
contributive territoriali.
Per le ditte individuali, oltre alla posizione della ditta con dipendenti, va verificata la
posizione individuale del titolare.
Per le società, oltre alla posizione della ditta con dipendenti, va verificata la posizione dei
soci.
2) REGOLARITA’ AI FINI INAIL
Per l’INAIL l’impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:
1 – l’impresa risulta titolare di CODICE CLIENTE con PAT attive
2 – l’impresa ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua
rispetto ai lavori svolti e alle dimensioni aziendali
3 – l’impresa ha versato quanto dovuto per premi e accessori
4 – il rischio assicurato corrisponde a quello proprio dell’appalto.
L’impresa è da ritenersi regolare anche quando:
- vi è una richiesta di rateazione accolta favorevolmente o è stato rilasciato un parere
favorevole motivato
- vi sono sospensioni dei pagamenti o altri tipi di agevolazioni previste da disposizioni
legislative (es.: calamità naturali, condoni, emersione)
- sono state effettuate compensazioni con crediti certi
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della
relativa cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.
Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare:
- in caso di CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, se il ricorso è adeguatamente motivato e
non è presentato a scopi manifestamente dilatori o pretestuosi
- in caso di CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, se non vi è un provvedimento esecutivo del
giudice per l’iscrizione a ruolo.
3) REGOLARITA’ AI FINI CASSA EDILE
A livello territoriale, la Cassa Edile verifica la regolarità dell’impresa per l’insieme dei
cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di propria competenza.
A livello nazionale, la Cassa Edile verifica che l’impresa non sia fra quelle segnalate
come irregolari dalla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili (BNI).
Per la CASSA EDILE l’impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:
1 – l’impresa ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti (compresi quelli relativi
all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta
di certificazione)
2 – l’impresa ha dichiarato nella denuncia mensile alla Cassa Edile per ciascun operaio
un numero di ore lavorate (o di assenza giustificata) non inferiore a quello
contrattuale
3 – l’impresa non risulta presente nell’elenco delle imprese irregolari della Banca Dati
Nazionale delle Casse Edili.
Per i lavori pubblici, la certificazione di regolarità richiesta in occasione dello stato di
avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale viene rilasciata a norma di legge dalla
Cassa Edile competente per territorio; la dichiarazione di regolarità sarà riferita al periodo
per il quale è stata effettuata la richiesta di certificazione.
COME VIENE RICHIESTO IL DURC ?
- per via TELEMATICA accedendo al portale internet
Vai su questo link: Sportello unico previdenziale
- per via CARTACEA:
A) nel caso di APPALTI IN EDILIZIA
- recandosi presso la sede della CASSA EDILE di competenza
- oppure inviando per posta il modello cartaceo alla CASSA EDILE di competenza
B) nel caso di ALTRI APPALTI E RICHIESTE
- recandosi presso la sede INPS o INAIL di competenza
- oppure inviando per posta il modello cartaceo alla sede INPS o INAIL di competenza
Le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica devono richiedere il DURC
esclusivamente in via telematica.
PRESENTAZIONE
La domanda può essere inoltrata per via telematica o per via cartacea. Se si sceglie la via
cartacea:
- per i LAVORI IN EDILIZIA il modulo va presentato esclusivamente alla Cassa Edile di
competenza
- per gli ALTRI APPALTI E RICHIESTE il modulo va presentata indifferentemente
all’INPS o all’INAIL di competenza.
Qualora il modulo non sia stato compilato in ogni sua parte, la Cassa Edile (o l’altro ente
competente) provvederà a richiedere all’impresa i dati mancanti. Se i dati non perverranno
entro 10 giorni, la domanda verrà considerata “non ammissibile”.
Indipendentemente che la domanda sia presentata a mezzo modulo cartaceo o sia inoltrata per
via telematica, viene assegnato un CODICE IDENTIFICATIVO della PRATICA (C.I.P.).
NOTA: per l’aggiudicazione dell’appalto, la Cassa Edile competente è quella dove risulta
iscritta la ditta, per gli stati di avanzamento lavori e per il conto finale, la Cassa Edile
competente è quella dove ha sede il cantiere.










